(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
              METODO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE 
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata  conformemente
ai seguenti paragrafi del presente articolo. 
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che  sono
imponibili in Corea, l'Italia, nel calcolare le proprie  imposte  sul
reddito, specificate all'articolo 2 della presente Convenzione,  puo'
includere nella base imponibile di tali  imposte  detti  elementi  di
reddito, a meno che espresse disposizioni della presente  Convenzione
non stabiliscano diversamente. 
  In tale caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte  cosi'  calcolate
l'imposta sui redditi pagata in Corea, ma l'ammontare della deduzione
non  puo'  eccedere  la  quota  della   predetta   imposta   italiana
attribuibile ai detti elementi di reddito nella  proporzione  in  cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
  Tuttavia, nessuna  deduzione  sara'  accordata  ove  l'elemento  di
reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta
a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in
base alla legislazione italiana. 
3. Fatte salve le disposizioni  della  legislazione  fiscale  coreana
(cosi' come puo' essere emendata di volta in volta senza  modificarne
il principio generale), concernenti la concessione di un credito  nei
confronti  dell'imposta  coreana  dell'imposta  dovuta  in  un  paese
diverso dalla Corea, l'imposta italiana pagata  (ad  esclusione,  nel
caso dei dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili con i quali  sono
pagati  i  dividendi)  in   base   alla   legislazione   italiana   e
conformemente alla presente Convenzione,  sia  direttamente  che  per
deduzione, sui redditi provenienti da fonti  situate  in  Italia,  e'
deducibile dall'imposta coreana dovuta su detti redditi.  L'ammontare
del credito non deve tuttavia, eccedere la quota di  imposta  coreana
attribuibile ai redditi di fonte  italiana  nella  misura  in  cui  i
predetti redditi concorrono alla formazione del  reddito  complessivo
assoggettabile all'imposta coreana. 
4. Ai fini  dei  paragrafi  2  e  3  del  presente  articolo,  quando
l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno  Stato
contraente non e' prelevata o e' ridotta ai sensi della  legislazione
di detto Stato, tale imposta non prelevata  o  ridotta  si  considera
pagata per un ammontare pari: 
       a) al 7,50 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi 
          di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10; 
       b) al 7,50 per cento dell'ammontare lordo degli 
          interessi di cui al paragrafo 4 dell'articolo 11; e 
       c) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni 
          di cui al paragrafo 3 dell'articolo 12. 
La presente disposizione  si  applica  soltanto  con  riferimento  ai
dividendi, interessi e canoni pagati  nel  corso  di  un  periodo  di
 cinque anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a 
quello di entrata in vigore della Convenzione.