Articolo 23 METODO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata conformemente ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Corea, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate all'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tale caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Corea, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. 3. Fatte salve le disposizioni della legislazione fiscale coreana (cosi' come puo' essere emendata di volta in volta senza modificarne il principio generale), concernenti la concessione di un credito nei confronti dell'imposta coreana dell'imposta dovuta in un paese diverso dalla Corea, l'imposta italiana pagata (ad esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili con i quali sono pagati i dividendi) in base alla legislazione italiana e conformemente alla presente Convenzione, sia direttamente che per deduzione, sui redditi provenienti da fonti situate in Italia, e' deducibile dall'imposta coreana dovuta su detti redditi. L'ammontare del credito non deve tuttavia, eccedere la quota di imposta coreana attribuibile ai redditi di fonte italiana nella misura in cui i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo assoggettabile all'imposta coreana. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non e' prelevata o e' ridotta ai sensi della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare pari: a) al 7,50 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10; b) al 7,50 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui al paragrafo 4 dell'articolo 11; e c) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 12. La presente disposizione si applica soltanto con riferimento ai dividendi, interessi e canoni pagati nel corso di un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione.