(Convenzione - art. 24)
                             Articolo 24 
                         NON DISCRIMINAZIONE 
1.  I  nazionali  di  uno  Stato  contraente  non  sono  assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad  essa
relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che  si  trovino  nella
stessa situazione. La  presente  disposizione  si  applica  altresi',
nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di  uno
Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non  puo'  essere  in
detto altro Stato meno favorevole  dell'imposizione  a  carico  delle
imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. 
    La presente disposizione non puo' essere interpretata  nel  senso
che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai  residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le
deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione
alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del
paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12,  gli
interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno  Stato
contraente  ad  un  residente  dell'altro   Stato   contraente   sono
deducibili, ai fini della determinazione degli  utili  imponibili  di
detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se
fossero pagati ad un residente del primo Stato. 
4. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale e', in tutto  o
in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o  controllato  da
uno  o  piu'  residenti  dell'altro  Stato   contraente,   non   sono
assoggettate nel primo Stato  contraente  ad  alcuna  imposizione  od
obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura  di
detto primo Stato. 
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante  le
disposizioni  dell'articolo  2,  alle  imposte  di  ogni   natura   o
denominazione.