(Convenzione - art. 26)
                             Articolo 26 
                       SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno  le
informazioni necessarie per applicare le disposizioni della  presente
Convenzione o le leggi interne degli Stati  contraenti  relativamente
alle imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui
la  tassazione  che  tali  leggi  prevedono  non  e'  contraria  alla
Convenzione, nonche' per evitare l'evasione fiscale.  Lo  scambio  di
informazioni non viene  limitato  dall'articolo  1.  Le  informazioni
ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente
alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto
Stato e saranno comunicate soltanto alle persone  od  autorita'  (ivi
compresi  l'autorita'  giudiziaria  e  gli   organi   amministrativi)
incaricate  dell'accertamento  o  della  riscossione  delle   imposte
previste  dalla  presente  Convenzione,   delle   procedure   o   dei
procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni  di  ricorsi
relativi  a  tali  imposte.  Le  persone  od  autorita'   sopracitate
utilizzeranno  tali  informazioni  soltanto  per  questi  fini.  Esse
potranno  servirsi  di  dette  informazioni  nel  corso  di   udienze
pubbliche o nei giudizi. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun  caso  essere
interpretate nel senso di  imporre  ad  uno  degli  Stati  contraenti
l'obbligo: 
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria 
   legislazione o alla  propria  prassi  amministrativa  o  a  quelle
   dell'altro Stato contraente; 
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base
   alla propria legislazione  o  nel  quadro  della  propria  normale
   prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; 
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto 
   commerciale, industriale, professionale o un processo  commerciale
   oppure  informazioni  la  cui  comunicazione   sarebbe   contraria
   all'ordine pubblico.