Articolo 29 ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, agli ammontari pagati il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo; e b) con riferimento alle altre imposte per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo.