(Convenzione - art. 29)
                             Articolo 29 
                          ENTRATA IN VIGORE 
1. La presente  Convenzione  sara'  ratificata  e  gli  strumenti  di
ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 
2. La Convenzione entrera' in vigore dalla data dello  scambio  degli
strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: 
   a)  con  riferimento  alle  imposte  prelevate  alla  fonte,  agli
ammontari 
      pagati il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare 
      successivo a quello  in  cui  lo  scambio  degli  strumenti  di
ratifica ha luogo; e 
   b) con riferimento alle altre imposte per i periodi imponibili che 
      iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno 
      solare successivo a quello in cui lo scambio degli strumenti di
ratifica ha luogo.