(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
                        DEFINIZIONI GENERALI 
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno  che  il  contesto  non
richieda una diversa interpretazione: 
a) il termine "Corea" designa il territorio della Repubblica coreana 
   e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali della 
   Repubblica coreana, le quali sono state o possono in futuro essere 
   indicate, ai sensi della legislazione della Repubblica coreana, 
   come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti sovrani 
   della Repubblica coreana con riguardo al fondo  ed  al  sottosuolo
marini ed alle loro risorse naturali; 
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le 
   zone adiacenti alle acque territoriali italiane che, ai sensi 
   della legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo 
   sfruttamento delle risorse naturali, possono essere indicate come 
   zone all'interno delle quali possono essere esercitati  i  diritti
dell'Italia con riguardo al fondo marino ed alle risorse naturali; 
c) i termini "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" 
   designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Corea; 
d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed
ogni altra associazione di persone; 
e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o 
   qualsiasi ente  che  e'  considerato  persona  giuridica  ai  fini
fiscali; 
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa 
   dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, 
   un'impresa esercitata da un residente di uno  Stato  contraente  e
un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 
g) il termine "imposta" designa l'imposta coreana o l'imposta 
   italiana, come il contesto richiede; 
h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di 
   trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da 
   parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso 
   in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente  tra
localita' situate nell'altro Stato contraente; 
      i) il termine "nazionali" designa: 
         i) ogni persona fisica che possiede la nazionalita' 
            di uno Stato contraente; 
        ii) ogni persona giuridica, societa' di persone ed 
            associazioni costituite in conformita' della legislazione 
            in vigore in uno Stato contraente; 
      j) il termine "autorita' competente" designa: 
         i) per quanto concerne la Corea: il Ministero delle 
            Finanze o un suo rappresentante autorizzato; 
        ii) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della presente  Convenzione  da  parte  di  uno
Stato  contraente,  le  espressioni  non  ivi   definite   hanno   il
significato che ad esse e' attribuito  dalla  legislazione  di  detto
Stato contraente relativa alle imposte cui si applica la Convenzione,
a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.