(Convenzione - art. 30)
                             Articolo 30 
                              DENUNCIA 
  La presente Convenzione rimarra' in vigore sino  alla  denuncia  da
parte  di  uno  Stato  contraente.  Ciascuno  Stato  contraente  puo'
denunciare  la  Convenzione  per  via  diplomatica  notificandone  la
cessazione almeno sei mesi prima  della  fine  di  ogni  anno  solare
successivo ad un periodo di cinque anni dalla data della sua  entrata
in vigore. In tal caso, la Convenzione cessera' di avere effetto: 
   a)  con  riferimento  alle  imposte  prelevate  alla  fonte,  agli
   ammontari 
      pagati il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare
      successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia; e 
   b) con riferimento alle altre imposte per i periodi imponibili che 
      iniziano il, o  successivamente  al,  primo  gennaio  dell'anno
      solare successivo a  quello  in  cui  e'  stata  notificata  la
      denuncia. 
  In fede di che i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  farlo,
hanno firmato la presente Convenzione. Fatto in duplice  esemplare  a
Seoul il giorno dieci I  1989,  nelle  lingue  italiana,  coreana  ed
inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza
di interpretazione prevarra' il testo inglese. 
    

Per il Governo della                           Per il Governo della
Repubblica italiana                             Repubblica coreana

    

              Parte di provvedimento in formato grafico