PROTOCOLLO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte integrante della predetta Convenzione. Resta inteso che: 1. con riferimento all'articolo 2, la Convenzione si applichera' altresi' all'imposta coreana sulla difesa (defense tax) quando essa viene applicata con riferimento all'imposta sul reddito o all'imposta sulle societa'. 2. con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, un cantiere di costruzione o di montaggio non viene considerato una stabile organizzazione nel caso che esista da meno di dodici mesi. 3. con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione. 4. con riferimento all'articolo 11, paragrafo 3 c), le disposizioni di detto paragrafo includono gli interessi provenienti da uno Stato contraente in dipendenza di prestiti o di crediti concessi o garantiti, nel caso della Corea, da parte della "Export Import Bank of Korea" o, nel caso dell'Italia, da parte di un istituto equivalente all'"Export Import Bank of Korea". 5. con riferimento all'articolo 19, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di detto articolo si applicano parimenti alle remunerazioni o pensioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi: a) nel caso della Corea, alla "Bank of Korea", all'"Export Import Bank of Korea", alla "Korea Exchange Bank", alla "Korea Trade Promotion Corporation", alla "Korea National Tourism Corpo- ration" e agli altri istituti controllati dal Governo che svolgono funzioni di natura pubblica; e b) nel caso dell'Italia, alle Ferrovie dello Stato italiano (F.S.), all'Amministrazione Statale delle Poste italiane (PP.TT.), all'Istituto Italiano per il Commercio Estero (I.C.E.), all'Ente Italiano per il Turismo (E.N.I.T.), alla Banca Centrale italiana (Banca d'Italia) e agli altri istituti controllati dal Governo che svolgono funzioni di natura pubblica. 6. con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione. 7. le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impediscono alle competenti autorita' degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla Convenzione. Fatto in duplice esemplare a Seoul il giorno dieci I 1989, nelle lingue italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica coreana Parte di provvedimento in formato grafico