(Convenzione-Protocollo)
                             PROTOCOLLO 
alla Convenzione tra  il  Governo  della  Repubblica  italiana  e  il
Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni  e
per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. 
  All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra
il Governo della Repubblica italiana e il  Governo  della  Repubblica
coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni
fiscali in materia di  imposte  sul  reddito,  i  sottoscritti  hanno
convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte
integrante della predetta Convenzione. 
         Resta inteso che: 
1. con riferimento all'articolo 2, la Convenzione si applichera' 
   altresi' all'imposta coreana sulla  difesa  (defense  tax)  quando
   essa viene applicata con riferimento  all'imposta  sul  reddito  o
   all'imposta sulle societa'. 
2. con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, un cantiere di 
   costruzione o di  montaggio  non  viene  considerato  una  stabile
   organizzazione nel caso che esista da meno di dodici mesi. 
3. con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese 
   sostenute per gli scopi perseguiti dalla  stabile  organizzazione"
   designa le  spese  direttamente  connesse  con  l'attivita'  della
   stabile organizzazione. 
4. con riferimento all'articolo 11, paragrafo 3 c), le disposizioni 
   di detto paragrafo includono  gli  interessi  provenienti  da  uno
   Stato contraente in dipendenza di prestiti o di crediti concessi o
   garantiti, nel caso della Corea, da  parte  della  "Export  Import
   Bank of Korea" o, nel caso dell'Italia, da parte  di  un  istituto
   equivalente all'"Export Import Bank of Korea". 
5. con riferimento all'articolo 19, le disposizioni dei paragrafi 1 e
   2 di detto articolo si applicano parimenti  alle  remunerazioni  o
   pensioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di  servizi
   resi: 
   a) nel caso della Corea, alla "Bank of Korea", all'"Export Import 
      Bank of Korea", alla "Korea Exchange Bank", alla  "Korea  Trade
      Promotion Corporation", alla  "Korea  National  Tourism  Corpo-
      ration" e agli  altri  istituti  controllati  dal  Governo  che
      svolgono funzioni di natura pubblica; e 
   b) nel  caso  dell'Italia,  alle  Ferrovie  dello  Stato  italiano
   (F.S.), 
      all'Amministrazione  Statale  delle  Poste  italiane  (PP.TT.),
      all'Istituto  Italiano  per  il  Commercio   Estero   (I.C.E.),
      all'Ente  Italiano  per  il  Turismo  (E.N.I.T.),  alla   Banca
      Centrale  italiana  (Banca  d'Italia)  e  agli  altri  istituti
      controllati  dal  Governo  che  svolgono  funzioni  di   natura
      pubblica. 
6. con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione 
   "indipendentemente  dai  ricorsi   previsti   dalla   legislazione
   nazionale" significa che l'attivazione della procedura  amichevole
   non e' in alternativa con la procedura contenziosa  nazionale  che
   va,  in  ogni  caso,   preventivamente   instaurata   laddove   la
   controversia concerne un'applicazione delle imposte  non  conforme
   alla presente Convenzione. 7.  le  disposizioni  del  paragrafo  3
   dell'articolo 28 non impediscono 
   alle competenti autorita' degli Stati contraenti di  stabilire  di
   comune  accordo  procedure  diverse   per   l'applicazione   delle
   riduzioni d'imposta previste dalla Convenzione. 
Fatto in duplice esemplare a Seoul il  giorno  dieci  I  1989,  nelle
lingue italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente
fede. In caso di divergenza di  interpretazione  prevarra'  il  testo
inglese. 
    

Per il Governo della                           Per il Governo della
Repubblica italiana                             Repubblica coreana

    

              Parte di provvedimento in formato grafico