(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4 
                              RESIDENZA 
1. Ai fini della presente Convenzione,  l'espressione  "residente  di
uno Stato contraente" designa  ogni  persona  che,  in  virtu'  della
legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello  stesso
Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della  sede  o
del suo ufficio principale, della  sua  attivita'  principale,  della
sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura  analoga.
Tuttavia,  tale  espressione  non  comprende  le  persone  che   sono
assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per  il  reddito  che
esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 
2. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  1,  una  persona
fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,  la
sua situazione e' determinata nel seguente modo: 
a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale ha 
   un'abitazione permanente; se dispone di  un'abitazione  permanente
   in ciascuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato
   nel quale le sue  relazioni  personali  ed  economiche  sono  piu'
   strette (centro degli interessi vitali); 
b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta 
   persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se  la  medesima
   non ha un'abitazione permanente in alcuno  degli  Stati,  essa  e'
   considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; 
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati 
   ovvero non soggiorna abitualmente  in  alcuno  di  essi,  essa  e'
   considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita'; 
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati o se non
   ha la nazionalita' di alcuno  di  essi,  le  autorita'  competenti
   degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 
3. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  1,  una  persona
diversa da una persona fisica e' considerata  residente  di  entrambi
gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in
cui si trova la sede  della  sua  direzione  effettiva.  In  caso  di
dubbio, le Autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno la
questione di comune accordo.