(Convenzione - art. 6)
                             Articolo 6 
                         REDDITI IMMOBILIARI 
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da  beni
immobili (compresi i redditi delle attivita'  agricole  o  forestali)
situati nell'altro Stato contraente sono imponibili  in  detto  altro
Stato. 
2. L'espressione "beni immobili"  e'  definita  in  conformita'  alle
leggi dello Stato contraente in  cui  i  beni  stessi  sono  situati.
L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o
vive delle imprese agricole e forestali ed  i  diritti  ai  quali  si
applicano  le  disposizioni  del  diritto  privato   riguardanti   la
proprieta'  fondiaria.  Si   considerano   altresi'   beni   immobili
l'usufrutto  dei  beni  immobili  ed  i  diritti  relativi  a  canoni
variabili  o  fissi  per  lo  sfruttamento  o  la  concessione  dello
sfruttamento  di  giacimenti  minerari,  sorgenti  ed  altre  risorse
naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non  sono  considerati
beni immobili. 
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi  derivanti
dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto,  nonche'
da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai  redditi
derivanti dai beni immobili di un'impresa ed ai redditi derivanti dai
beni  immobili  utilizzati  per  l'esercizio   di   una   professione
indipendente.