(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
                   NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 
1.  Gli  utili  derivanti  ad  un'impresa  di  uno  Stato  contraente
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o  di  aeromobili
sono imponibili soltanto in detto Stato. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli  utili
derivanti dalla partecipazione a  un  fondo  comune  ("pool"),  a  un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.