(Convenzione - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
                              DIVIDENDI 
1. I  dividendi  pagati  da  una  societa'  residente  di  uno  Stato
contraente  ad  un  residente  dell'altro   Stato   contraente   sono
imponibili in detto altro Stato. 
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello  Stato
contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in
conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la  persona  che
percepisce i dividendi  ne  e'  l'effettivo  beneficiario,  l'imposta
cosi' applicata non puo' eccedere  il  10  per  cento  dell'ammontare
lordo dei dividendi. Le autorita' competenti degli  Stati  contraenti
regoleranno di comune accordo le modalita' di  applicazione  di  tale
limitazione. 
    Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione  della  societa'
per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 
3. Ai fini del presente articolo il  termine  "dividendi"  designa  i
redditi  derivanti  da  azioni  o  diritti  di  godimento,  da  quote
minerarie, da quote di fondatore o da altre quote  di  partecipazione
agli utili, ad eccezione dei crediti,  nonche'  i  redditi  di  altre
quote sociali assoggettati al medesimo  regime  fiscale  dei  redditi
delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui e'  residente
la societa' distributrice. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente
la societa' che paga i  dividendi,  sia  un'attivita'  industriale  o
commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,  sia
una professione indipendente mediante una base fissa ivi  situata,  e
la   partecipazione   generatrice   dei   dividendi   si   ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono  imponibili  in
detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. 
5. Qualora una societa' residente  di  uno  Stato  contraente  ricavi
utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto  altro  Stato  non
puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa',  a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di  detto  altro
Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situ-
ate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a  titolo  di
imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non  distribuiti
della  societa',  anche  se  i  dividendi  pagati  o  gli  utili  non
distribuiti costituiscano  in  tutto  o  in  parte  utili  o  redditi
realizzati in detto altro Stato.