(Convenzione - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
                               CANONI 
1. I canoni provenienti da  uno  Stato  contraente  e  pagati  da  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente
dal quale essi provengono e in conformita' alla legislazione di detto
Stato, ma, se la persona  che  riceve  i  canoni  ne  e'  l'effettivo
beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: 
     a) il 7 per cento dell'ammontare lordo  dei  canoni  pagati  per
l'uso o la  concessione  in  uso  di  diritti  d'autore  su  un'opera
letteraria,  artistica  o  scientifica  ivi  comprese  le   pellicole
cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni  radiofoniche  e
televisive; 
     b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, in tutti gli
altri casi. 
     Le autorita' competenti degli Stati  contraenti  regoleranno  di
comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
3. Ai fini del  presente  articolo  il  termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso, di un diritto d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche,  ivi  comprese  le  pellicole  cinematografiche  e   le
registrazioni  per  trasmissioni  radiofoniche   e   televisive,   di
brevetti, marchi di fabbrica  o  di  commercio,  disegni  o  modelli,
progetti,  formule  o  processi  segreti,  nonche'  per  l'uso  o  la
concessione  in  uso  di  attrezzature  industriali,  commerciali   o
scientifiche e per informazioni concernenti esperienze  di  carattere
industriale, commerciale o scientifico. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei  canoni,  residente  di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia una professione  indipendente
mediante una base  fissa  ivi  situata,  ed  il  diritto  o  il  bene
generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In  tal
caso, i canoni  sono  imponibili  in  detto  altro  Stato  contraente
secondo la propria legislazione interna. 
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando
il debitore e' lo Stato  stesso,  una  sua  suddivisione  politica  o
amministrativa, un suo ente locale o  un  residente  di  detto  Stato
contraente.  Tuttavia,  quando  il  debitore  dei  canoni,  sia  esso
residente o no di uno Stato contraente, ha in  uno  Stato  contraente
una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessita' e'
stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni
e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi  si  considerano
provenienti dallo Stato contraente  in  cui  e'  situata  la  stabile
organizzazione o la base fissa. 
6. Se, in conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della  prestazione  per
la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato  convenuto  tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni,  le
disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   soltanto   a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita'  alla  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente e tenuto conto delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione.