(Convenzione - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
                         IMPOSTE CONSIDERATE 
1. La presente  Convenzione  si  applica  alle  imposte  sul  reddito
prelevate per conto di uno Stato contraente, delle  sue  suddivisioni
politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque  sia  il
sistema di prelevamento. 
2. Sono considerate imposte sul  reddito  le  imposte  prelevate  sul
reddito complessivo o su elementi del reddito,  comprese  le  imposte
sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili,  le
imposte  sull'ammontare  complessivo  dei  salari  corrisposti  dalle
imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 
3.  Le  imposte  attuali  cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in
particolare: 
   a) per quanto concerne l'Italia: 
   1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
   2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
   3) l'imposta locale sui redditi, 
   ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; 
   (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 
   b) per quanto concerne il Venezuela: 
   1) l'imposta sul reddito; 
   2) le imposte locali di licenza per l'industria ed il commercio, 
   ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; 
   (qui di seguito indicate quali "imposta venezuelana"). 
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di  natura
identica o analoga che si aggiungeranno  dopo  la  data  della  firma
della  presente  Convenzione  alle   imposte   attuali   o   che   le
sostituiranno. Le autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti  si
comunicheranno  le   modifiche   apportate   alle   loro   rispettive
legislazioni fiscali.