ARTICOLO 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). b) per quanto concerne il Venezuela: 1) l'imposta sul reddito; 2) le imposte locali di licenza per l'industria ed il commercio, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta venezuelana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che si aggiungeranno dopo la data della firma della presente Convenzione alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.