(Convenzione - art. 20)
                             ARTICOLO 20 
                      PROFESSORI E RICERCATORI 
    Un   professore   od   un   ricercatore   il   quale    soggiorni
temporaneamente, per un periodo non superiore  a  due  anni,  in  uno
Stato contraente allo scopo di insegnare  o  di  effettuare  ricerche
presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto  e
che e', o era  immediatamente  prima  di  tale  soggiorno,  residente
dell'altro Stato contraente e' esente  da  imposta  nel  detto  primo
Stato   contraente   limitatamente   alle   remunerazioni   derivanti
dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.