(Convenzione - art. 21)
                             ARTICOLO 21 
                              STUDENTI 
    Le somme che uno studente o un apprendista il  quale  e',  o  era
immediatamente prima di recarsi in uno  Stato  contraente,  residente
dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato  al  solo
scopo  di  compiervi  i  suoi  studi  o  di  attendere  alla  propria
formazione  professionale,  riceve  per  sopperire  alle   spese   di
mantenimento, d'istruzione o di formazione  professionale,  non  sono
imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da
fonti situate al di fuori di detto Stato.