(Convenzione - art. 22)
                             ARTICOLO 22 
                            ALTRI REDDITI 
    Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato  contraente,
qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono  stati  trattati  negli
articoli precedenti della presente Convenzione,  sono  imponibili  in
entrambi gli Stati contraenti.