(Convenzione - art. 23)
                             ARTICOLO 23 
          DISPOSIZIONI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE 
1.  Si  conviene  che  la  doppia  imposizione  sara'  eliminata   in
conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 
2. Per quanto concerne l'Italia: 
   se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che  sono
imponibili in Venezuela, l'Italia, nel calcolare le  proprie  imposte
sul reddito specificate nell'articolo 2, puo'  includere  nella  base
imponibile di tali imposte detti elementi  di  reddito,  a  meno  che
espresse disposizioni della  presente  Convenzione  non  stabiliscano
diversamente. 
3. Per quanto concerne il Venezuela: 
      se un residente del Venezuela possiede redditi che 
      conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono 
      imponibili  in   Italia,   detti   redditi   saranno   esentati
dall'imposta venezuelana sul reddito. 
    In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi'  calcolate
l'imposta sui redditi  pagata  in  Venezuela,  ma  l'ammontare  della
deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui  gli  stessi
concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
    Tuttavia, nessuna deduzione sara'  accordata  ove  l'elemento  di
reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta
a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base
alla legislazione italiana. 
4. Quando, in conformita' alla  legislazione  venezuelana  emanata  a
fini di sviluppo economico, le  imposte  alle  quali  si  applica  la
presente Convenzione non sono totalmente od  in  parte  prelevate  in
Venezuela per un  periodo  limitato,  dette  imposte  si  considerano
interamente pagate ai fini  dell'applicazione  del  paragrafo  3  del
presente articolo.