ARTICOLO 23 DISPOSIZIONI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Venezuela, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. 3. Per quanto concerne il Venezuela: se un residente del Venezuela possiede redditi che conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Italia, detti redditi saranno esentati dall'imposta venezuelana sul reddito. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Venezuela, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 4. Quando, in conformita' alla legislazione venezuelana emanata a fini di sviluppo economico, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non sono totalmente od in parte prelevate in Venezuela per un periodo limitato, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.