(Convenzione - art. 24)
                             ARTICOLO 24 
                         NON DISCRIMINAZIONE 
1.  I  nazionali  di  uno  Stato  contraente  non  sono  assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad  essa
relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che  si  trovino  nella
stessa situazione. La  presente  disposizione  si  applica  altresi',
nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. L'imposizione
di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente
ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro  Stato
meno favorevole dell'imposizione a  carico  delle  imprese  di  detto
altro  Stato  che  svolgono  la  medesima  attivita'.   La   presente
disposizione non  puo'  essere  interpretata  nel  senso  che  faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti  dell'altro
Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e
le deduzioni di imposta che  esso  accorda  ai  propri  residenti  in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del
paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12,  gli
interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato
contraente  ad  un  residente  dell'altro   Stato   contraente   sono
deducibili, ai fini della determinazione degli  utili  imponibili  di
detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se
fossero pagati ad un residente del primo Stato. 
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto  o
in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o  controllato  da
uno  o  piu'  residenti  dell'altro  Stato   contraente,   non   sono
assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa
relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. 
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano  nonostante  le
disposizioni  dell'articolo  2,  alle  imposte  di  ogni   genere   o
denominazione.