(Convenzione - art. 26)
                             ARTICOLO 26 
                       SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno  le
informazioni necessarie per applicare le disposizioni della  presente
Convenzione o quelle  delle  leggi  interne  degli  Stati  contraenti
relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui
la  tassazione  che  tali  leggi  prevedono  non  e'  contraria  alla
Convenzione, nonche' per prevenire l'elusione, l'evasione e la  frode
fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato 
dall'articolo 
1. Le informazioni ricevute da uno Stato  contraente  saranno  tenute
segrete,  analogamente  alle  informazioni  ottenute  in  base   alla
legislazione interna di detto Stato  e  saranno  comunicate  soltanto
alle persone od autorita' (ivi compresi  i  tribunali  e  gli  organi
amministrativi)  incaricate  dell'accertamento  o  della  riscossione
delle imposte previste  dalla  Convenzione,  delle  procedure  o  dei
procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni  di  ricorsi
presentati per tali imposte. Dette persone od autorita' utilizzeranno
tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di
queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei
giudizi. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso  essere
interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: 
   a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria
legislazione  o  alla  propria  prassi  amministrativa  o  a   quelle
dell'altro Stato contraente; 
   b) di fornire informazioni che non potrebbero essere  ottenute  in
base alla propria legislazione o nel  quadro  della  propria  normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; 
   c) di fornire informazioni  che  potrebbero  rivelare  un  segreto
commerciale, industriale, professionale  o  un  processo  commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.