(Convenzione - art. 28)
                             ARTICOLO 28 
                              RIMBORSI 
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenute alla
fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello  Stato  di
cui esso e' residente qualora il diritto  alla  percezione  di  dette
imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione. 
2. Le istanze di rimborso, da  prodursi  in  osservanza  dei  termini
stabiliti  dalla  legislazione  dello  Stato  contraente  tenuto   ad
effettuare  il  rimborso  stesso,  devono  essere  corredate  da   un
attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente  e'
residente certificante che sussistono  le  condizioni  richieste  per
aver diritto  all'applicazione  delle  esenzioni  o  delle  riduzioni
previste dalla Convenzione. 
3. Le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  stabiliranno  di
comune accordo, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 25, le
modalita' di applicazione del presente articolo.