ARTICOLO 28 RIMBORSI 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenute alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 25, le modalita' di applicazione del presente articolo.