ARTICOLO 29 ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme attribuite o messe in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.