(Convenzione - art. 29)
                             ARTICOLO 29 
                          ENTRATA IN VIGORE 
1. La presente  Convenzione  sara'  ratificata  e  gli  strumenti  di
ratifica saranno scambiati non appena possibile. 
2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio
degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: 
     a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme 
 attribuite o messe in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno 
successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; 
     b) con riferimento alle altre imposte sul  reddito,  ai  periodi
d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno
successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.