(Convenzione - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                        DEFINIZIONI GENERALI 
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non 
richieda una diversa interpretazione: 
   a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; 
   b) il termine "Venezuela" designa la Repubblica del Venezuela; 
   c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato 
contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o il 
Venezuela; 
   d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' 
ed ogni altra associazione di persone; 
   e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o 
qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini 
dell'imposizione; 
   f) le espressioni "impresa di uno Stato" e "impresa dell'altro 
Stato" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un 
residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un 
residente dell'altro Stato contraente; 
   g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi 
attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un 
aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva 
e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la 
nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' 
situate nell'altro Stato contraente; 
   h) il termine "nazionali" designa: 
      i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato 
contraente; 
     ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le 
associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore 
in uno Stato contraente; 
   i) l'espressione "autorita' competente" designa: 
      i. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze; 
     ii. per quanto concerne il Venezuela, la Direzione Generale 
Settoriale dei Redditi del Ministero delle Finanze. 
2. Per  l'applicazione  della  Convenzione  da  parte  di  uno  Stato
contraente,  le  espressioni  non  diversamente  definite  hanno   il
significato che ad esse e' attribuito  dalla  legislazione  di  detto
Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che  il
contesto non richieda una diversa interpretazione.