(Convenzione - art. 30)
                             ARTICOLO 30 
                              DENUNCIA 
1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla  denuncia  da
parte di  uno  degli  Stati  contraenti.  Ciascuno  Stato  contraente
potra', mediante preavviso minimo di sei mesi  notificato  attraverso
le vie diplomatiche, denunciarla entro la fine di un anno  solare,  a
decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. 
2. In questo caso, le sue disposizioni si applicheranno per  l'ultima
volta: 
     a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme
attribuite o  messe  in  pagamento  al  piu'  tardi  il  31  dicembre
dell'anno solare entro la fine del quale sara'  stata  notificata  la
denuncia; 
     b) con riferimento alle altre imposte sul  reddito,  ai  periodi
d'imposta che terminano al piu' tardi il  31  dicembre  dello  stesso
anno. 
    In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati  a  farlo,
hanno firmato la presente Convenzione. 
  Fatta,  a  Roma,  il  5.6.1990,  in  due  esemplari,  nelle  lingue
italiana, castigliana e francese,  i  tre  testi  facenti  egualmente
fede, il testo francese prevalendo in caso di dubbio o di  divergenza
d'interpretazione. 
    

  Per il Governo della                        Per il Governo della
  Repubblica italiana                       Repubblica del Venezuela
 
    

              Parte di provvedimento in formato grafico