ARTICOLO 30 DENUNCIA 1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente potra', mediante preavviso minimo di sei mesi notificato attraverso le vie diplomatiche, denunciarla entro la fine di un anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. 2. In questo caso, le sue disposizioni si applicheranno per l'ultima volta: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme attribuite o messe in pagamento al piu' tardi il 31 dicembre dell'anno solare entro la fine del quale sara' stata notificata la denuncia; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai periodi d'imposta che terminano al piu' tardi il 31 dicembre dello stesso anno. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta, a Roma, il 5.6.1990, in due esemplari, nelle lingue italiana, castigliana e francese, i tre testi facenti egualmente fede, il testo francese prevalendo in caso di dubbio o di divergenza d'interpretazione. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica del Venezuela Parte di provvedimento in formato grafico