PROTOCOLLO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione, l'evasione e la frode fiscali, le Parti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che: a) per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7 per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' di detta stabile organizzazione. b) per quanto concerne l'articolo 12, i canoni pagati per l'uso o la concessione in uso di registrazioni di suoni o immagini, diverse da quelle utilizzate per le trasmissioni radiofoniche e televisive, ricadono nel campo di applicazione del paragrafo 2, lettera b); c) per quanto concerne l'articolo 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate in attuazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in questo Stato; d) le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 si applicano, inoltre, alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale dai seguenti servizi o enti italiani: l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (F.S.) l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (PP.TT. l'Ente Nazionale per il Turismo (E.N.I.T.) l'Istituto per il Commercio Estero (I.C.E.) la Banca d'Italia, nonche' ai corrispondenti servizi o Enti venezuelani; e) per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale, che va, in ogni caso preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione; f) la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedisce l'interpretazione secondo la quale le autorita' competenti degli Stati contraenti possono stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni o esenzioni d'imposta cui da' diritto la Convenzione. In fede di che i sottoscritti, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Roma il 5.6.1990, in due esemplari, nelle lingue italiana, castigliana e francese, i tre testi facenti egualmente fede, il testo francese prevalendo in caso di dubbio o di divergenza d'interpretazione. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica del Venezuela Parte di provvedimento in formato grafico