(Convenzione-Protocollo)
                             PROTOCOLLO 
alla Convenzione tra il  Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il
Governo  della  Repubblica  del  Venezuela  per  evitare  le   doppie
imposizioni in  materia  di  imposte  sul  reddito  e  per  prevenire
l'elusione, l'evasione e la frode fiscali. 
    All'atto della firma della Convenzione conclusa in  data  odierna
tra  il  Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione,  l'evasione  e  la
frode fiscali, le Parti hanno concordato le seguenti disposizioni che
formano parte integrante della Convenzione. 
     Resta inteso che: 
a) per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7 per "spese 
   sostenute  per  gli  scopi   perseguiti   dalla   stessa   stabile
   organizzazione" si intendono le spese  direttamente  connesse  con
   l'attivita' di detta stabile organizzazione. 
b) per quanto concerne l'articolo 12, i canoni pagati per l'uso o la 
   concessione in uso di registrazioni di suoni o  immagini,  diverse
   da  quelle  utilizzate  per   le   trasmissioni   radiofoniche   e
   televisive, ricadono nel campo di applicazione  del  paragrafo  2,
   lettera b); 
c) per quanto concerne l'articolo 18, le pensioni e le altre 
   remunerazioni analoghe pagate  in  attuazione  della  legislazione
   sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente,  sono  imponibili
   soltanto in questo Stato; 
d) le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 si applicano,
   inoltre, alle remunerazioni  e  pensioni  corrisposte  al  proprio
   personale dai seguenti servizi o enti italiani: 
      l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (F.S.) 
      l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (PP.TT.
      l'Ente Nazionale per il Turismo (E.N.I.T.) 
      l'Istituto per il Commercio Estero (I.C.E.) 
      la Banca d'Italia, nonche' ai corrispondenti servizi o Enti 
      venezuelani; 
e) per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione
   "indipendentemente  dai  ricorsi   previsti   dalla   legislazione
   nazionale" significa che l'attivazione della procedura  amichevole
   non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale,  che
   va,  in  ogni  caso   preventivamente   instaurata,   laddove   la
   controversia concerne un'applicazione delle imposte  non  conforme
   alla Convenzione; 
f) la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non 
   impedisce  l'interpretazione  secondo  la   quale   le   autorita'
   competenti degli Stati contraenti  possono  stabilire,  di  comune
   accordo, procedure diverse per l'applicazione  delle  riduzioni  o
   esenzioni d'imposta cui da' diritto la Convenzione. 
    In  fede  di  che  i  sottoscritti,  hanno  firmato  il  presente
Protocollo. 
    Fatto  a  Roma  il  5.6.1990,  in  due  esemplari,  nelle  lingue
italiana, castigliana e francese,  i  tre  testi  facenti  egualmente
fede, il testo francese prevalendo in caso di dubbio o di  divergenza
d'interpretazione. 
    

Per il Governo della                           Per il Governo della
Repubblica italiana                         Repubblica del Venezuela

    

              Parte di provvedimento in formato grafico