(Convenzione - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                              RESIDENTI 
1. Ai fini della presente Convenzione,  l'espressione  "residente  di
uno Stato contraente" designa  ogni  persona  che,  in  virtu'  della
legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello  stesso
Stato, a motivo del suo domicilio, della  sua  residenza,  della  sua
nazionalita', della sede della sua direzione o di ogni altro criterio
di natura  analoga.  Tuttavia,  tale  espressione  non  comprende  le
persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per
il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 
2. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  precedente,  una
persona  fisica  e'  considerata  residente  di  entrambi  gli  Stati
contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: 
   a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale ha 
un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione 
permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente dello 
Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' 
strette (centro degli interessi vitali); 
   b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha 
il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha 
un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata 
residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; 
   c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, 
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' 
considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita'; 
   d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se 
non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti 
degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 
3. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  1  del  presente
articolo, una persona diversa da una persona fisica e'  residente  di
entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello
Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.