(Convenzione - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                       STABILE ORGANIZZAZIONE 
1.  Ai  fini  della  presente  Convenzione,  l'espressione   "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di  affari  in  cui  l'impresa
esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende  in  particolare:
   a) una sede di direzione; 
   b) una succursale 
   c) un ufficio; 
   d) un'officina; 
   e) un laboratorio; 
   f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di 
risorse naturali; 
   g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata 
oltrepassi i 12 mesi, a decorrere dalla data in cui i lavori sono 
effettivamente iniziati. 
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 
   a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito di 
esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; 
   b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli 
fini di deposito, di esposizione o di consegna; 
   c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli 
fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 
   d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di 
acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; 
   e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli 
fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche 
scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere 
preparatorio o ausiliario. 
4. Una persona che agisce  in  uno  Stato  contraente  per  conto  di
un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa  da  un  agente  che
goda di  uno  status  indipendente,  di  cui  al  paragrafo  5  -  e'
considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello
Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le  permettano
di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo  il  caso  in  cui
l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di  merci  per
l'impresa. 
5. Non si considera che un'impresa di uno  Stato  contraente  ha  una
stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo  fatto
che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un  mediatore,
di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che  goda
di uno status indipendente a condizione che  dette  persone  agiscano
nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 
6. Il fatto che  una  societa'  residente  di  uno  Stato  contraente
controlli o sia controllata  da  una  societa'  residente  dell'altro
Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato
(sia  per  mezzo  di  una  stabile  organizzazione  oppure  no)   non
costituisce di per se' motivo sufficiente  per  far  considerare  una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.