(Convenzione - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
                   NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 
    L'imposizione degli utili derivanti dall'esercizio,  in  traffico
internazionale,  di  navi  o   aeromobili   e'   disciplinata   dalle
Convenzioni tra l'Italia e il Venezuela firmate rispettivamente il 24
novembre 1987 e il 3 marzo 1978 a Caracas, le quali si applicano alle
imposte  previste  all'articolo  2  della  presente  Convenzione,   a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore.