ARTICOLO 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA L'imposizione degli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili e' disciplinata dalle Convenzioni tra l'Italia e il Venezuela firmate rispettivamente il 24 novembre 1987 e il 3 marzo 1978 a Caracas, le quali si applicano alle imposte previste all'articolo 2 della presente Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.