(Convenzione - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
                          IMPRESE ASSOCIATE 
   Allorche' 
     a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa  direttamente  o
indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di 
un'impresa dell'altro Stato contraente, o 
     b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato
contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e
nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni  commerciali  o
finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate  o  imposte,  di-
verse  da  quelle  che  sarebbero   state   convenute   tra   imprese
indipendenti,  gli  utili  che,  in  mancanza  di  tali   condizioni,
sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che  a  causa  di
dette condizioni non lo sono  stati,  possono  essere  inclusi  negli
utili di questa impresa e tassati in conseguenza.