Art. 29. 
                (Agenti dipendenti degli enti locali) 
  1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7  marzo  1986,
n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite  a
norma di legge le funzioni di agente  di  polizia  giudiziaria  e  di
agente di pubblica sicurezza per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
vigilanza  venatoria,  esercitano   tali   attribuzioni   nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi  nei  quali  sono
comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui
sono dotati  nei  luoghi  predetti  ed  in  quelli  attraversati  per
raggiungerli e per farvi ritorno. 
  2. Gli stessi agenti possono redigere i  verbali  di  contestazione
delle violazioni  e  degli  illeciti  amministrativi  previsti  dalla
presente legge, e gli altri atti  indicati  dall'articolo  28,  anche
fuori dall'orario di servizio. 
 
          Nota all'art. 29:
            - Per il titolo della legge n. 65/1986 si  veda  in  nota
          all'art. 27.