Art. 2. 
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 400 milioni per ciascuno  degli  anni  1992,  1993  e  1994,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1992,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  "Istituzione  dei
centri  di  assistenza  fiscale  per  i   lavoratori   dipendenti   e
pensionati". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI