Art. 4. 1. I veicoli impegnati nel trasporto dei soccorritori e dei materiali di soccorso alpino e speleologico del Corpo possono fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza di cui agli articoli 45 e 46 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni. 2. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 e' esentato dall'obbligo della bolla di accompagnamento. 3. I volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unita' cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree protette.
Nota all'art. 4: - Gli articoli 45 e 46 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, sono cosi' formulati: "Art. 45 (Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione). - Gli autoveicoli, i motoveicoli, i ciclomotori e i filoveicoli debbono essere muniti anteriormente di luci di posizione bianche o gialle; posteriormente di luci di posizione rosse; i rimorchi debbono essere muniti anteriormente di dispositivi a luce riflessa bianca e posteriormente di luci di posizione rosse. Detti veicoli debbono altresi' essere muniti posteriormente di dispositivi a luce riflessa rossa. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i filoveicoli debbono essere muniti di proiettori emittenti fasci di luce bianca o gialla oppure bianca e gialla idonei ad assicurare l'illuminazione a grande portata della strada, con eliminazione dell'abbagliamento in fase di incrocio. E' consentita l'applicazione di proiettori fendinebbia a luce anabbagliante e di proiettori per la retromarcia a luce bianca anabbagliante. I ciclomotori debbono essere muniti soltanto di proiettori a luce anabbagliante. Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi debbono essere muniti di luci di arresto rosse, visibili da tergo che si accendono quando il conducente azioni il comando del dispositivo di frenatura di servizio. Gli autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi e le autoambulanze possono essere muniti di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu. Gli autoveicoli, i filoveicoli, i rimorchi, i veicoli su rotaie che circolano in sede promiscua e i motoveicoli, esclusi quelli asimmetrici e i motocicli, debbono essere muniti di indicatori di direzione: tali indicatori debbono emettere luce lampeggiante bianca in avanti e arancione lateralmente e all'indietro. Gli autoveicoli che hanno dimensioni eccezionali debbono essere muniti anteriormente di luci di ingombro bianche e posteriormente di luci di ingombro rosse; i rimorchi che hanno dimensioni eccezionali debbono essere muniti posteriormente di luci di ingombro rosse. I rimorchi debbono essere muniti di dispositivi laterali a luce riflessa arancione. La targa posteriore di riconoscimento deve essere illuminata con luce bianca. Chiunque circola con un veicolo mancante di alcuno dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione o nel quale alcuno dei dispositivi di cui il veicolo medesimo e' munito non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila". La sanzione dell'ammenda, di cui all'ultimo comma dell'articolo soprariportato, e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dell'art. 1 della legge 3 maggio 1967, n. 317, il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni al testo unico di cui sopra per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 317/1967 e' stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa. La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e' stata elevata di cinque volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire venticinquemila a lire centomila". "Art. 46 (Dispositivi di segnalazione acustica). - Gli autoveicoli, i filoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica. Gli autoveicoli adibiti ad autoservizi pubblici di linea che percorrono le strade indicate nel primo comma dell'art. 108 debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica speciale. Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonche' le autoambulanze possono essere muniti di un dispositivo supplementare di allarme. Chiunque circola con un veicolo mancante di alcuno dei prescritti dispositivi di segnalazione acustica o nel quale alcuno dei dispositivi di cui il veicolo medesimo e' munito non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila". La sanzione dell'ammenda, di cui all'ultimo comma dell'articolo soprariportato, e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dell'art. 1 della legge 3 maggio 1967, n. 317, il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni al testo unico di cui sopra per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 317/1967 e' stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa. La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e' stata elevata di cinque volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire ventimila a lire cinquantamila".