Art. 4. 
  1. I  veicoli  impegnati  nel  trasporto  dei  soccorritori  e  dei
materiali di soccorso alpino e speleologico del  Corpo  possono  fare
uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza di
cui agli  articoli  45  e  46  del  testo  unico  delle  norme  sulla
circolazione stradale, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni. 
  2. Il trasporto dei  materiali  di  cui  al  comma  1  e'  esentato
dall'obbligo della bolla di accompagnamento. 
  3. I volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di  soccorso  e
nelle esercitazioni possono circolare  con  i  veicoli  e  le  unita'
cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da
leggi regionali e provinciali e da regolamenti  locali,  anche  nelle
aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve  naturali
ed aree protette. 
 
          Nota all'art. 4:
             - Gli articoli 45 e 46 del testo unico delle norme sulla
          circolazione stradale, approvato con  D.P.R.  n.  393/1959,
          sono cosi' formulati:
             "Art.  45  (Dispositivi  di  segnalazione  visiva  e  di
          illuminazione).    -  Gli  autoveicoli,  i  motoveicoli,  i
          ciclomotori   e   i   filoveicoli   debbono  essere  muniti
          anteriormente  di  luci  di  posizione  bianche  o  gialle;
          posteriormente  di  luci  di  posizione  rosse;  i rimorchi
          debbono essere muniti anteriormente di dispositivi  a  luce
          riflessa  bianca  e  posteriormente  di  luci  di posizione
          rosse.  Detti  veicoli  debbono  altresi'   essere   muniti
          posteriormente di dispositivi a luce riflessa rossa.
             Gli  autoveicoli,  i motoveicoli e i filoveicoli debbono
          essere muniti di proiettori emittenti fasci di luce  bianca
          o  gialla  oppure  bianca  e  gialla  idonei  ad assicurare
          l'illuminazione  a  grande  portata   della   strada,   con
          eliminazione  dell'abbagliamento  in  fase  di incrocio. E'
          consentita l'applicazione di proiettori fendinebbia a  luce
          anabbagliante  e  di  proiettori  per la retromarcia a luce
          bianca anabbagliante.
             I  ciclomotori  debbono  essere   muniti   soltanto   di
          proiettori a luce anabbagliante.
             Gli  autoveicoli,  i  motoveicoli,  i  filoveicoli  e  i
          rimorchi debbono essere muniti di luci  di  arresto  rosse,
          visibili  da  tergo  che  si accendono quando il conducente
          azioni il comando del dispositivo di frenatura di servizio.
             Gli  autoveicoli  adibiti  a  servizi   di   polizia   o
          antincendi  e  le autoambulanze possono essere muniti di un
          dispositivo supplementare di  segnalazione  visiva  a  luce
          lampeggiante blu.
             Gli autoveicoli, i filoveicoli, i rimorchi, i veicoli su
          rotaie  che  circolano  in  sede promiscua e i motoveicoli,
          esclusi quelli asimmetrici e i  motocicli,  debbono  essere
          muniti  di indicatori di direzione: tali indicatori debbono
          emettere luce lampeggiante bianca  in  avanti  e  arancione
          lateralmente e all'indietro.
             Gli autoveicoli che hanno dimensioni eccezionali debbono
          essere  muniti  anteriormente di luci di ingombro bianche e
          posteriormente di luci di ingombro rosse;  i  rimorchi  che
          hanno   dimensioni   eccezionali   debbono   essere  muniti
          posteriormente di luci di ingombro rosse.
             I rimorchi debbono essere muniti di dispositivi laterali
          a luce riflessa arancione.
             La  targa  posteriore  di  riconoscimento  deve   essere
          illuminata con luce bianca.
             Chiunque  circola  con un veicolo mancante di alcuno dei
          prescritti  dispositivi  di  segnalazione   visiva   o   di
          illuminazione  o nel quale alcuno dei dispositivi di cui il
          veicolo  medesimo  e'  munito   non   sia   conforme   alle
          disposizioni   stabilite   dal   presente  articolo  e  dal
          regolamento e' punito con l'ammenda da  lire  cinquemila  a
          lire ventimila".
             La   sanzione  dell'ammenda,  di  cui  all'ultimo  comma
          dell'articolo soprariportato, e' stata  sostituita  con  la
          sanzione  amministrativa pecuniaria dell'art. 1 della legge
          3 maggio 1967,  n.  317,  il  quale  ha  previsto  che  non
          costituissero  piu'  reato e fossero soggette alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di  denaro  tutte
          le  violazioni  al  testo  unico  di cui sopra per le quali
          fosse prevista la  sola  pena  dell'ammenda.  La  legge  n.
          317/1967  e'  stata  abrogata  dall'art.  42 della legge 24
          novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui
          art.  32  ha  confermato  la  depenalizzazione  del  reato,
          includendovi  anche i reati punibili con la sola pena della
          multa.
             La misura minima e massima della sanzione di  cui  sopra
          e' stata elevata di cinque volte per effetto dell'art. 114,
          primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione
          all'art.  113, secondo comma, della stessa legge. La misura
          attuale della sanzione e' quindi "da lire venticinquemila a
          lire centomila".
             "Art. 46 (Dispositivi di segnalazione acustica).  -  Gli
          autoveicoli,  i  filoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori
          debbono essere muniti di  un  dispositivo  di  segnalazione
          acustica.
             Gli autoveicoli adibiti ad autoservizi pubblici di linea
          che percorrono le strade indicate nel primo comma dell'art.
          108 debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione
          acustica speciale.
             Gli  autoveicoli  e  i  motoveicoli adibiti a servizi di
          polizia o  antincendi,  nonche'  le  autoambulanze  possono
          essere muniti di un dispositivo supplementare di allarme.
             Chiunque  circola  con un veicolo mancante di alcuno dei
          prescritti dispositivi di segnalazione acustica o nel quale
          alcuno dei dispositivi di cui il veicolo medesimo e' munito
          non sia conforme alle disposizioni stabilite  dal  presente
          articolo  e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire
          quattromila a lire diecimila".
             La  sanzione  dell'ammenda,  di  cui  all'ultimo   comma
          dell'articolo  soprariportato,  e'  stata sostituita con la
          sanzione amministrativa pecuniaria dell'art. 1 della  legge
          3  maggio  1967,  n.  317,  il  quale  ha  previsto che non
          costituissero  piu'  reato e fossero soggette alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di  denaro  tutte
          le  violazioni  al  testo  unico  di cui sopra per le quali
          fosse prevista la  sola  pena  dell'ammenda.  La  legge  n.
          317/1967  e'  stata  abrogata  dall'art.  42 della legge 24
          novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui
          art.  32  ha  confermato  la  depenalizzazione  del  reato,
          includendovi  anche i reati punibili con la sola pena della
          multa.
             La misura minima e massima della sanzione di  cui  sopra
          e' stata elevata di cinque volte per effetto dell'art. 114,
          primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione
          all'art.  113, secondo comma, della stessa legge. La misura
          attuale della sanzione e' quindi "da lire ventimila a  lire
          cinquantamila".