Art. 10. Tassa annuale 1. A decorrere dall'anno 1991 gli iscritti nel ruolo sono tenuti al pagamento della tassa annuale di lire 150.000 da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione. La attestazione relativa al suddetto pagamento deve essere inviata alla competente commissione provinciale entro trenta giorni dalla data del versamento. 2. La misura della tassa annuale e' modificata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 7, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dalla presente legge. 3. Le entrate drivanti dall'applicazione del presente articolo sono iscritte in apposito capitolo all'uopo istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.