Art. 11. 
                        Sanzioni disciplinari 
 
  1. L'iscritto nel ruolo che nell'esercizio della propria  attivita'
tenga una  condotta  o  compia  atti  non  confermi  all'etica,  alla
dignita' e al decoro professionale e' soggetto alle seguenti sanzioni
disciplinari: 
    a) richiamo; 
    b) censura; 
    c) radiazione dal ruolo. 
  2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale; e'
motivato ed  e'  inflitto  per  lievi  violazioni.  Viene  notificato
all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
  3.  La  censura  e'  disposta  per  rilevanti   violazioni.   Viene
notificata all'iscritto con le stesse modalita'  del  richiamo  e  di
essa e' data comunicazione anche alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua
sede operativa. 
  4. La radiazione e' inflitta per violazioni di particolare gravita'
e  comporta  la  cancellazione  dal  ruolo.  Essa  viene   notificata
all'iscritto con le stesse modalita' del richiamo e di essa  e'  data
comunicazione con le stesse modalita' di cui al comma 3  alla  camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in
cui l'iscritto ha la sua sede operativa  e  a  tutte  le  imprese  di
assicurazione operanti nel territorio nazionale. 
  5. Contro il provvedimento di  radiazione  dal  ruolo  puo'  essere
proposta  impugnazione,  entro   novanta   giorni   dalla   data   di
comunicazione della deliberazione di cu al comma 4,  con  ricorso  al
tribunale nella cui  circoscrizione  l'iscritto  aveva  la  sua  sede
operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico
ministero. 
  6.  I  provvedimenti  disciplinari  di  cui  al  presente  articolo
adottati nei confronti  di  coloro  che  riultino  iscritti  ad  albi
professionali  devono  essere  comunicati  ai  rispettivi  albi.   Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7  agosto
1990, n. 241. 
  7.  I  provvedimenti  disciplinari  sono  adottati   dal   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su  proposta  della
commissione nazionale di cui all'articolo 7. 
 
          Nota all'art. 11:
             - Per il testo dell'art. 2 della legge  n.  241/1990  si
          veda in nota all'art. 5.