Art. 11. Sanzioni disciplinari 1. L'iscritto nel ruolo che nell'esercizio della propria attivita' tenga una condotta o compia atti non confermi all'etica, alla dignita' e al decoro professionale e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: a) richiamo; b) censura; c) radiazione dal ruolo. 2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale; e' motivato ed e' inflitto per lievi violazioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. La censura e' disposta per rilevanti violazioni. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalita' del richiamo e di essa e' data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa. 4. La radiazione e' inflitta per violazioni di particolare gravita' e comporta la cancellazione dal ruolo. Essa viene notificata all'iscritto con le stesse modalita' del richiamo e di essa e' data comunicazione con le stesse modalita' di cui al comma 3 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa e a tutte le imprese di assicurazione operanti nel territorio nazionale. 5. Contro il provvedimento di radiazione dal ruolo puo' essere proposta impugnazione, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di cu al comma 4, con ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero. 6. I provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo adottati nei confronti di coloro che riultino iscritti ad albi professionali devono essere comunicati ai rispettivi albi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta della commissione nazionale di cui all'articolo 7.
Nota all'art. 11: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 si veda in nota all'art. 5.