Art. 12. Procedimento disciplinare 1. Il procedimento disciplinare e' promosso dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, anche su segnalazione delle commissioni provinciali di cui all'articolo. 8. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato della apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale. 3. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a sua disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facolta' per l'interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresi', l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti. 4. L'interessato ha facolta' di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa. 5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni.
Nota all'art. 12: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 si veda in nota all'art. 5.