Art. 12. 
                      Procedimento disciplinare 
 
  1. Il  procedimento  disciplinare  e'  promosso  dalla  commissione
nazionale  di  cui  all'articolo  7,  anche  su  segnalazione   delle
commissioni provinciali di  cui  all'articolo.  8.  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. Il presidente della commissione nazionale  dispone  i  necessari
accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato della apertura
del procedimento disciplinare, nomina il relatore  e  fissa  la  data
della seduta per la trattazione orale. 
  3. La comunicazione  all'interessato  deve  essere  fatta  mediante
lettera raccomandata con  avviso  di  ricevimento  e  deve  contenere
l'avvertimento che gli  atti  del  procedimento  restano,  per  venti
giorni dalla data della  ricezione,  a  sua  disposizione  presso  la
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo, con facolta' per l'interessato di  estrarne  copia.  Deve
contenere, altresi', l'invito all'interessato a  far  pervenire  alla
commissione, almeno venti giorni prima  della  data  fissata  per  la
seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti. 
  4.  L'interessato  ha  facolta'  di  intervenire  alla  seduta  per
svolgere oralmente la propria difesa. 
  5. Nel giorno fissato per  la  trattazione  orale  la  commissione,
sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto
richiesta, adotta le proprie deliberazioni. 
 
          Nota all'art. 12:
             - Per il testo dell'art. 2 della legge  n.  241/1990  si
          veda in nota all'art. 5.