Art. 13. 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Salva l'applicazione delle sanzioni  penali  ove  il  fatto  sia
previsto  dalla  legge  come  reato  e  delle  sanzioni  disciplinari
previste  dall'articolo   11,   l'inosservanza   delle   disposizioni
contenute  nella  presente  legge   e'   punita   con   la   sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  un  minimo  di  lire
500.000 a un massimo di lire 5 milioni. 
  2.  Al  procedimento  per  l'accertamento  e  l'irrogazione   della
sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della  legge  24
novembre  1981,  n.  689.  Competente  ad  emettere   la   ordinanza-
ingiunzione di cui all'articolo 18 della stessa legge e' il direttore
dell'ufficio   provinciale   dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato del  luogo  in  cui  e'  stato  commesso  l'illecito
amministrativo. 
 
          Nota all'art. 13:
             -  La  legge  n.  689/1981  reca:  "Modifiche al sistema
          penale".