Art. 16. Disposizioni transitorie 1. Entro il termine previsto dal comma 3 sono esonerati dalla prova di idoneita' necessaria per l'iscrizione nel ruolo coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), abbiano esercitato senza alcuna soluzione di continuita' l'attivita' di perito assicurativo per l'accertamento e la stima di danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natani, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. 2. Possono partecipare alla prova di idoneita' necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) b) e c), abbiano esercitato senza soluzione di continuita' di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina delal citata legge n. 990 del 1969, nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. 3. Con decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in conformita', a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 hanno effetto a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le associazioni di cui all'articolo 14, comma 2, determinano la tariffa entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 16: - Per il titolo della legge n. 990/1969 si veda la precedente nota all'art. 1. - Per il titolo della legge n. 241/1990 si veda la precedente nota all'art. 2.