Art. 16. 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Entro il termine previsto dal comma 3 sono esonerati dalla prova
di idoneita'  necessaria  per  l'iscrizione  nel  ruolo  coloro  che,
essendo in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5,  comma  1,
lettere a), b) e c), abbiano esercitato  senza  alcuna  soluzione  di
continuita' l'attivita' di perito assicurativo per  l'accertamento  e
la stima di danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall'incendio dei veicoli  a  motore  e  dei  natani,  soggetti  alla
disciplina della legge 24 dicembre 1969,  n.  990,  nei  cinque  anni
precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. Possono partecipare  alla  prova  di  idoneita'  necessaria  per
l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei  requisiti  previsti
dall'articolo 5, comma 1, lettere a)  b)  e  c),  abbiano  esercitato
senza  soluzione  di   continuita'   di   perito   assicurativo   per
l'accertamento e  la  stima  dei  danni  alle  cose  derivanti  dalla
circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a  motore  e  dei
natanti, soggetti alla disciplina delal citata legge n. 990 del 1969,
nei due anni precedenti la data di entrata in vigore  della  presente
legge. 
  3. Con decreto da emanare entro un mese dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  adotta   le   norme   per   l'attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in conformita', a quanto  disposto
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 hanno effetto a  decorrere
da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  5. Le associazioni di cui all'articolo 14, comma 2, determinano  la
tariffa entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. 
 
          Note all'art. 16:
             -  Per  il  titolo  della  legge  n. 990/1969 si veda la
          precedente nota all'art. 1.
             - Per il titolo della  legge  n.  241/1990  si  veda  la
          precedente nota all'art. 2.