Art. 17. Ampliamento del ruolo delle assicurazioni private e di interesse Collettivo 1. Le dotazioni organiche del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, sono sostituite da quelle di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Nota all'art. 17: - Il D.P.R. n. 315/1983 reca: "Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni".