Art. 17. 
              Ampliamento del ruolo delle assicurazioni 
                  private e di interesse Collettivo 
 
  1. Le dotazioni organiche del ruolo delle assicurazioni  private  e
di interesse collettivo di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto
del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, sono sostituite
da quelle di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992 
 
                               COSSIGA 
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
          Nota all'art. 17:
             - Il D.P.R. n. 315/1983  reca:  "Riorganizzazione  della
          Direzione   generale   delle  assicurazioni  private  e  di
          interesse  collettivo  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  in attuazione dell'art. 28
          della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante  riforma  della
          vigilanza sulle assicurazioni".