Art. 2. Iscrizione nel ruolo 1. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attivita' in proprio e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. 2. L'iscrizione nel ruolo e' disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 5 da parte della commissione nazionale di cui all'articolo 7. Si applicano le norme di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 18 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: "Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27. 2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare".