Art. 3. 
   Accertamento dei danni da parte delle imprese di assicurazione 
 
  1. Le imprese  di  assicurazione  possono  effettuare  direttamente
l'accertamento  e  la  stima  dei  danni  alle  cose  e  proporre  la
liquidazione all'assicurato che ha la facolta' di  accettarla  oppure
di ricorrere all'accertamento ed alla stima dei medesimi  tramite  un
perito assicurativo iscritto nel ruolo di cui all'articolo 1.