Art. 3. Accertamento dei danni da parte delle imprese di assicurazione 1. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose e proporre la liquidazione all'assicurato che ha la facolta' di accettarla oppure di ricorrere all'accertamento ed alla stima dei medesimi tramite un perito assicurativo iscritto nel ruolo di cui all'articolo 1.