Art. 4. 
              Obbligatorieta' dell'iscrizione nel ruolo 
 
  1.   L'attivita'   professionale   di   perito   assicurativo   per
l'accertamento e  la  stima  dei  danni  alle  cose  derivanti  dalla
circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a  motore  e  dei
natanti soggetti alla disciplina della legge  24  dicembre  1969,  n.
990, non puo' essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo. 
 
          Nota all'art. 4:
             -  Per  il  titolo  della  legge  n. 990/1969 si veda la
          precedente nota all'art. 1.