Art. 4. Obbligatorieta' dell'iscrizione nel ruolo 1. L'attivita' professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non puo' essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.
Nota all'art. 4: - Per il titolo della legge n. 990/1969 si veda la precedente nota all'art. 1.