Art. 5. 
                Requisiti per l'iscrizione nel ruolo 
 
  1. Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso
dei seguenti requisiti: 
    a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli  Stati  membri
della  Comunita'  economica  europea  o   straniero   residente   nel
territorio  della  Repubblica  italiana  a  condizione  che   analogo
trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani,
salvo il caso di apolidia; 
    b) abbia il godimento dei diritti civili; 
    c) non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro  la
fede  pubblica,  contro  l'economia  pubblica,   l'industria   e   il
commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo  per
il quale sia comminata la pena della  reclusione  non  inferiore  nel
minimo a due anni o nel massimo a cinque anni,  o  per  il  reato  di
omesso  versamento  dei  contributi  previdenziali  e   assistenziali
obbligatori, ovvero condanna comportante  l'applicazione  della  pena
accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata  superiore
a tre anni; 
    d) sia fornito di diploma di scuola media secondaria superiore di
indirizzo tecnico o di laurea; 
    e) abbia superato una prova di idoneita' mediante  esame  scritto
ed orale vertente  su  materie  tecniche  specialistiche  concernenti
l'esercizio dell'attivita', salvo coloro che risultano forniti di di-
ploma di  perito  industriale  in  area  meccanica  o  di  laurea  in
ingegneria e risultano iscritti nei relativi  albi  professionali  da
almeno tre anni, avendo altresi' esercitato per tre anni  l'attivita'
nel settore specifico che deve  risultare  da  idonea  documentazione
anche fiscale. 
  2. Non possono esercitare l'attivita' di  perito  assicurativo  gli
enti pubblici, le  imprese  o  gli  enti  assicurativi.  Non  possono
esercitare l'attivita' di perito assicurativo ne' essere iscritti nel
ruolo gli agenti e i mediatori  di  assicurazione,  i  riparatori  di
veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto  di  lavoro
dipendente, salvo le deroghe gia' concesse allo scopo  di  aggiornare
la qualita' professionale. 
  3. Le modalita' della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e
i programmi di esame per la prova di idoneita', la composizione della
commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalita'
per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono  disciplinati
con  decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente
legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. 
  4. Alla domanda  di  iscrizione  nel  ruolo  deve  essere  allegata
l'attestazione del versamento della tassa di concessione  governativa
di lire 150.000 ai sensi del numero 117, lettera  b),  della  tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  641,  e  successive  modificazioni.  Il  versamento  deve  essere
effettuato all'ufficio del registro di Roma. 
  5. Si applicano le norme di cui agli articoli 2, 18, 19 e 20  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
          Note all'art. 5:
             - Il numero 117, lettera b), della  tariffa  annessa  al
          D.P.R.   n.      641/1972  (Disciplina  delle  tasse  sulle
          concessioni governative) e' il seguente:
                                                             "TARIFFA
=========|=============================|=============|==========|====
 Numero  |   Indicazione degli atti    |  Ammontare  |  Modo di |
d'ordine |      soggetti a tassa       | della tassa | pagamento|Note
         |                             |             |          |
  117    | Autorizzazioni, licenze,    |             |          |
         |   iscrizioni in albi, ruoli |             |          |
         |   od elenchi riguardanti    |             |          |
         |   l'esercizio di profes-    |             |          |
         |   sioni, arti e mestieri    |             |          |
         |   o di attivita' a carat-   |             |          |
         |   tere industriale e com-   |             |          |
         |   merciale, nei casi in     |             |          |
         |   cui da leggi, regolamento |             |          |
         |   o dalla presente tariffa  |             |          |
         |   non sia stabilita una     |             |          |
         |   diversa tassa di conces-  |             |          |
         |   sione governativa:        |             |          |
         |    a) (omissis). . . . . .  |             |          |
         |    b) per le professioni.   |  (*) 60.000 | ordinario|

            (*) Cosi' elevata, da ultimo, dall'art. 4- bis, comma  2,
          del  D.L.    30  settembre  1989,  n.  332, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384".
             - Il testo degli articoli 2, 19 e 20 della citata  legge
          n.  241/1990 e' il seguente:
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2.  Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo di procedimento, in quanto non sia  gia'  direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio  di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3.  Qualora  le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
             4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             "Art. 19. - 1. Con regolamento  adottato  ai  sensi  del
          comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
          emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge  e   previo   parere   delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  sono  determinati i
          casi  in   cui   l'esercizio   di   un'attivita'   privata,
          subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla
          osta,   permesso   o   altro   atto  di  consenso  comunque
          denominato, puo' essere intrapreso su  denuncia  di  inizio
          dell'attivita'    stessa    da    parte    dell'interessato
          all'amministrazione  competente.  In   tali   casi   spetta
          all'amministrazione   competente  verificare  d'ufficio  la
          sussistenza  dei  presupposti  e  dei  requisiti  di  legge
          richiesti  e  disporre,  se  del  caso,  con  provvedimento
          motivato, il divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e  la
          rimozione  dei  suoi  effetti,  salvo  che,  ove  cio'  sia
          possibile, l'interessato non  provveda  a  conformare  alla
          normativa  vigente  detta attivita' ed i suoi effetti entro
          il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
             2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati
          i   casi   in   cui   all'attivita'   puo'   darsi   inizio
          immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero
          dopo  il  decorso  di  un  termine fissato per categorie di
          atti, in relazione  alla  complessita'  degli  accertamenti
          richiesti.
             3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma
          1, il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio
          di  Stato  deve  essere  reso  entro  sessanta giorni dalla
          richiesta.  Decorso  tale  termine,  il   Governo   procede
          comunque all'adozione dell'atto.
             4.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano
          nei  casi  in  cui  il  rilascio   dell'atto   di   assenso
          dell'amministrazione         dipenda         esclusivamente
          dall'accertamento   dei   presupposti   e   dei   requisiti
          prescritti,  senza l'esperimento di prove a cio' destinate,
          non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per
          il rilascio dell'atto stesso  e  in  ogni  caso  non  possa
          derivare   pregiudizio  alla  tutela  dei  valori  storico-
          artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela
          del lavoratore sul luogo di lavoro.
             5.  Restano  ferme  le  norme  attualmente  vigenti  che
          stabiliscono   regole  analoghe  o  equipollenti  a  quelle
          previste dal presente articolo".
             "Art. 20. - 1. Con regolamento  adottato  ai  sensi  del
          comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
          emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge  e   previo   parere   delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  sono  determinati i
          casi in cui la domanda di rilascio di  una  autorizzazione,
          licenza,  abilitazione,  nulla osta, permesso od altro atto
          di consenso comunque denominato,  cui  sia  subordinato  lo
          svolgimento  di  un'attivita' privata, si considera accolta
          qualora   non   venga   comunicato    all'interessato    il
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
          categorie di  atti,  in  relazione  alla  complessita'  del
          rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento.
          In   tali   casi,  sussistendone  le  ragioni  di  pubblico
          interesse,  l'amministrazione  competente  puo'   annullare
          l'atto  di assenso illegittimamente formata, salvo che, ove
          cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare i  vizi
          entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
             2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma
          1, il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio
          di  Stato  deve  essere  reso  entro  sessanta giorni dalla
          richiesta.  Decorso  tale  termine,  il   Governo   procede
          comunque all'adozione dell'atto.
             3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che
          stabiliscono   regole  analoghe  o  equipollenti  a  quelle
          previste dal presente articolo".
             Per il testo dell'art. 18 della citata legge n. 241/1990
          si veda la precedente nota all'art. 2.