Art. 5. Requisiti per l'iscrizione nel ruolo 1. Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti: a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia; b) abbia il godimento dei diritti civili; c) non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni; d) sia fornito di diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico o di laurea; e) abbia superato una prova di idoneita' mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attivita', salvo coloro che risultano forniti di di- ploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresi' esercitato per tre anni l'attivita' nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale. 2. Non possono esercitare l'attivita' di perito assicurativo gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare l'attivita' di perito assicurativo ne' essere iscritti nel ruolo gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe gia' concesse allo scopo di aggiornare la qualita' professionale. 3. Le modalita' della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneita', la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalita' per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. 4. Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di lire 150.000 ai sensi del numero 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma. 5. Si applicano le norme di cui agli articoli 2, 18, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 5: - Il numero 117, lettera b), della tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) e' il seguente: "TARIFFA =========|=============================|=============|==========|==== Numero | Indicazione degli atti | Ammontare | Modo di | d'ordine | soggetti a tassa | della tassa | pagamento|Note | | | | 117 | Autorizzazioni, licenze, | | | | iscrizioni in albi, ruoli | | | | od elenchi riguardanti | | | | l'esercizio di profes- | | | | sioni, arti e mestieri | | | | o di attivita' a carat- | | | | tere industriale e com- | | | | merciale, nei casi in | | | | cui da leggi, regolamento | | | | o dalla presente tariffa | | | | non sia stabilita una | | | | diversa tassa di conces- | | | | sione governativa: | | | | a) (omissis). . . . . . | | | | b) per le professioni. | (*) 60.000 | ordinario| (*) Cosi' elevata, da ultimo, dall'art. 4- bis, comma 2, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384". - Il testo degli articoli 2, 19 e 20 della citata legge n. 241/1990 e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 19. - 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, puo' essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attivita' stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. 2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attivita' puo' darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessita' degli accertamenti richiesti. 3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a cio' destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico- artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro. 5. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo". "Art. 20. - 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attivita' privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessita' del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente puo' annullare l'atto di assenso illegittimamente formata, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. 2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto. 3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo". Per il testo dell'art. 18 della citata legge n. 241/1990 si veda la precedente nota all'art. 2.