Art. 6. 
               Cancellazione dal ruolo e reiscrizione 
 
  1.  La  cancellazione  dal   ruolo   e'   disposta   dal   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  con  provvedimento
motivato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 7,  in
caso di: 
    a) rinuncia all'iscrizione; 
    b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 5,  comma  1,
lettere a) e b); 
    c) sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'articolo 5,  comma
2; 
    d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui all'articolo
5, comma 1, lettera c); 
    e) radiazione; 
    f) dichiarazione di fallimento. 
  2. La reiscrizione nel ruolo  puo'  essere  richiesta  senza  alcun
limite in caso di rinuncia; dopo il venir meno  dei  presupposti  che
hanno determinato la  cancellazione,  qualora  la  stessa  sia  stata
disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere b) e c) del comma  1;
dopo intervenuta l'estinzione della pena quando la cancellazione  sia
stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera d) del comma 1;
dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata
disposta in alcuno dei casi di cui  alla  lettera  f)  del  comma  1;
decorsi cinque anni in caso di radiazione.  Per  le  reiscrizione  si
segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione. Resta  valido
l'esame sostenuto in sede di prima iscrizione.