Art. 6. Cancellazione dal ruolo e reiscrizione 1. La cancellazione dal ruolo e' disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 7, in caso di: a) rinuncia all'iscrizione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b); c) sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 2; d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c); e) radiazione; f) dichiarazione di fallimento. 2. La reiscrizione nel ruolo puo' essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1; dopo intervenuta l'estinzione della pena quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera d) del comma 1; dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera f) del comma 1; decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per le reiscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione. Resta valido l'esame sostenuto in sede di prima iscrizione.