Art. 7. Commissione nazionale per i periti assicurativi 1. Presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e' istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990. 2. La commissione e' composta: a) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che lo presiede; b) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente; c) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente; d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente; e) da quattro rappresentanti di periti iscritti nel ruolo, di cui almeno due iscritti nei rispettivi albi professionali; f) da un rappresentante delle imprese di assicurazione; g) da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario con la qualifica non inferiore all'ottavo livello funzionale in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo. 4. Tutti i componenti della commissione, nonche' i supplenti per ciascuno dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d), e) e f), ad eccezione del presidente e del vice presidente, nonche' i segretari ed i relativi supplenti, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. I componenti di cui al comma 2, lettere e) ed f), nonche' i relativi supplenti sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla data della richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai componenti ed ai segretari compete, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un compenso per ogni seduta che viene stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 6. I supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere c) e d), sono rispettivamente nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione effettuata dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal Ministro del tesoro. 7. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 8. La commissione e' organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare.
Note all'art. 7: - Per il titolo della legge n. 990/1969 si veda la precedente nota all'art. 1. - Il D.P.R. n. 5/1956 reca: "Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali". - Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".