Art. 7. 
           Commissione nazionale per i periti assicurativi 
 
  1.   Presso   il   Ministero   dell'industria   del   commercio   e
dell'artigianato e' istituita la commissione nazionale per  i  periti
assicurativi per l'accertamento  e  la  stima  dei  danni  alle  cose
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a
motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre
1969, n. 990. 
  2. La commissione e' composta: 
    a) da un Sottosegretario di Stato del  Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, che lo presiede; 
    b) dal  direttore  generale  delle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo, con funzioni di vice presidente; 
    c) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni
private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo
dirigente; 
    d) da un funzionario del Ministero del tesoro con  qualifica  non
inferiore a primo dirigente; 
    e) da quattro rappresentanti di periti iscritti nel ruolo, di cui
almeno due iscritti nei rispettivi albi professionali; 
    f) da un rappresentante delle imprese di assicurazione; 
    g) da un rappresentante  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). 
  3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario  con  la
qualifica non inferiore all'ottavo  livello  funzionale  in  servizio
presso  la  Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo. 
  4. Tutti i componenti della commissione, nonche'  i  supplenti  per
ciascuno dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d), e)  e  f),
ad  eccezione  del  presidente  e  del  vice  presidente,  nonche'  i
segretari ed i relativi supplenti, sono nominati, per  la  durata  di
tre anni, con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato. 
  5. I componenti di cui al comma 2, lettere  e)  ed  f),  nonche'  i
relativi supplenti sono nominati  su  designazione  delle  rispettive
organizzazioni sindacali e professionali  di  categoria  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non
provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta  giorni
dalla data della richiesta, i componenti  sono  nominati  di  propria
iniziativa   dal   Ministro   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato. Ai componenti ed ai segretari compete, in deroga al
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ed  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,  n.  748,  un
compenso per ogni seduta che viene stabilito con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  6. I supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere c)  e  d),
sono  rispettivamente  nominati  dal  Ministro  dell'industria,   del
commercio  e  dell'artigianato,  su  designazione  effettuata   dalla
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo, e dal Ministro del tesoro. 
  7. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso
di parita' di voti prevale quello del presidente. 
  8.   La   commissione   e'   organo   consultivo   del    Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  per  tutte   le
questioni concernenti  la  formazione  e  la  tenuta  del  ruolo.  La
commissione ha  inoltre  il  compito  di  promuovere  ed  istruire  i
procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo e di
proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
i provvedimenti disciplinari da adottare. 
 
          Note all'art. 7:
             -  Per  il  titolo  della  legge  n. 990/1969 si veda la
          precedente nota all'art. 1.
             - Il D.P.R. n.  5/1956  reca:  "Compensi  ai  componenti
          delle  commissioni,  consigli,  comitati o collegi operanti
          nelle  amministrazioni  statali,  anche   con   ordinamento
          autonomo  e  delle commissioni giudicatrici dei concorsi di
          ammissione e di promozione nelle carriere statali".
             - Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni
          dirigenziali nelle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo".