Art. 8. 
          Commissioni provinciali per i periti assicurativi 
 
  1. Presso  ogni  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura e' istituita una commissione  provinciale  per  i  periti
assicurativi per l'accertamento  e  la  stima  dei  danni  alle  cose
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a
motore e  dei  natanti,  soggetti  alla  disciplina  della  legge  24
dicembre 1969, n. 990. 
  2. Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte: 
    a)  dal  presidente  della  camera   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura o da  un  suo  delegato,  con  funzioni  di
presidente; 
    b) da  un  funzionario  della  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario; 
    c) da tre rappresentanti dei periti iscritti al  ruolo,  nominati
dal presidente della camera di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura,  di  cui  almeno  uno  iscritto  nel   rispettivo   albo
professionale, designati tra gli iscritti nel ruolo dalle  rispettive
organizzazioni sindacali e professionali  di  categoria  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. 
  3. Le commissioni provinciali, oltre ad adempiere a tutti gli altri
compiti loro demandati dalla presente legge: 
    a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia del ruolo; 
    b) controllano la leggittimazione degli esercenti l'attivita'  di
perito assicurativo; 
    c) esercitano  funzioni  di  controllo  sull'etica  professionale
degli iscritti nel ruolo e  vigilano  sul  corretto  esercizio  della
attivita'  di  periodo  assicurativo  comunicando  alla   commissione
nazionale le eventuali infrazioni riscontrate; 
    d) promuovono iniziative atte  ad  elevare  la  qualificazione  e
l'aggiornamento professionale dei periti assicurativi. 
 
          Nota all'art. 8:
             -  Per  il  titolo  della  legge  n. 990/1969 si veda la
          precedente nota all'art. 1.