Art. 8. Commissioni provinciali per i periti assicurativi 1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una commissione provinciale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990. 2. Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte: a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente; b) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario; c) da tre rappresentanti dei periti iscritti al ruolo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui almeno uno iscritto nel rispettivo albo professionale, designati tra gli iscritti nel ruolo dalle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 3. Le commissioni provinciali, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge: a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia del ruolo; b) controllano la leggittimazione degli esercenti l'attivita' di perito assicurativo; c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti nel ruolo e vigilano sul corretto esercizio della attivita' di periodo assicurativo comunicando alla commissione nazionale le eventuali infrazioni riscontrate; d) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei periti assicurativi.
Nota all'art. 8: - Per il titolo della legge n. 990/1969 si veda la precedente nota all'art. 1.