Art. 9. Funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per la costituzione ed il funzionamento della commissione nazionale di cui all'articolo 7 e delle commissioni provinciali di cui all'articolo 8.