Art. 9. 
Funzionamento  della  commissione  nazionale  e   delle   commissioni
                             provinciali 
 
  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  sono  dettate  le   norme   per   la
costituzione ed il funzionamento della commissione nazionale  di  cui
all'articolo 7 e delle commissioni provinciali di cui all'articolo 8.