Art. 4.
  1. L'Universita' per  stranieri  di  Perugia  e  l'Universita'  per
stranieri  di  Siena hanno una propria dotazione organica di posti di
professore di prima e di seconda fascia e di ricercatore. I posti  da
assegnare   in  aumento,  rispetto  a  quelli  gia'  attribuiti,  per
l'assolvimento dei fini istituzionali, sono prelevati dalla dotazione
organica complessiva delle universita' e degli istituti  superiori  e
dagli  incrementi  recati  dai piani di sviluppo, ivi compreso quello
per il triennio 1991-1993.
  2. I professori e i ricercatori in servizio presso  le  universita'
di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad  assolvere  i  propri compiti
d'istituto nel rispetto  delle  norme  vigenti,  tenuto  conto  della
peculiare   organizzazione  didattica  e  scientifica  fissata  dagli
statuti e dai regolamenti.