Art. 6.
  1. In prima applicazione della presente  legge,  per  l'Universita'
per  stranieri  di Perugia e per l'Universita' per stranieri di Siena
le attribuzioni del consiglio  di  facolta'  sono  esercitate  da  un
comitato  costituito,  secondo le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 6, della legge  7  agosto  1990,  n.  245,  da  due  professori
ordinari  e da un professore associato eletti dai professori di ruolo
di discipline comprese nei  raggruppamenti  relativi  alla  lingua  e
letteratura  italiana e da un professore ordinario e da un professore
associato designati, per l'Universita' per stranieri di  Perugia  dal
consiglio  accademico  e per l'Universita' per stranieri di Siena dal
consiglio direttivo. A tale comitato si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 2, commi 6 e 8, della citata legge n. 245 del 1990.
 
          Nota all'art. 6:
             -  Il  testo  dei commi 6 e 8 dell'art. 2 della legge n.
          245/1990, recante: "Norme sul piano triennale  di  sviluppo
          dell'universita'  e per l'attuazione del piano quadriennale
          1986-1990", sono i seguenti:
             "6. Nel caso di istituzione di una facolta'  decentrata,
          ai   sensi  del  comma  2,  le  attribuzioni  spettanti  al
          consiglio di facolta' relativamente  alla  nuova  struttura
          sono esercitate dal consiglio della facolta' corrispondente
          della  stessa  universita'.  Nel caso di attivazione di una
          nuova facolta' decentrata diversa da quelle che  compongono
          l'universita',  le  attribuzioni  spettanti al consiglio di
          facolta' relativamente alla nuova struttura sono esercitate
          da un comitato composto da cinque professori  di  ruolo  di
          discipline   previste  nei  piani  di  studio  della  nuova
          facolta'. Di essi, tre sono eletti dai professori di  ruolo
          delle corrispondenti discipline delle universita' statali o
          legalmente  riconosciute  e  due  sono designati dal senato
          accademico dell'universita'. Dei professori eletti due sono
          di prima fascia e uno di seconda; dei professori designati,
          uno di prima  fascia  ed  uno  di  seconda.  I  membri  del
          comitato  durano  in  carica  fino  alla costituzione della
          nuova facolta' e comunque per non piu' di un triennio".
             "8. Allorche' risultino assegnati alla facolta' di nuova
          istituzione almeno cinque professori di ruolo di cui tre di
          prima  fascia,  due  di  seconda  fascia  e   siano   stati
          completati almeno due anni accademici, e comunque non oltre
          quattro, si costituisce il consiglio di facolta'".