Art. 6. 1. In prima applicazione della presente legge, per l'Universita' per stranieri di Perugia e per l'Universita' per stranieri di Siena le attribuzioni del consiglio di facolta' sono esercitate da un comitato costituito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, da due professori ordinari e da un professore associato eletti dai professori di ruolo di discipline comprese nei raggruppamenti relativi alla lingua e letteratura italiana e da un professore ordinario e da un professore associato designati, per l'Universita' per stranieri di Perugia dal consiglio accademico e per l'Universita' per stranieri di Siena dal consiglio direttivo. A tale comitato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 8, della citata legge n. 245 del 1990.
Nota all'art. 6: - Il testo dei commi 6 e 8 dell'art. 2 della legge n. 245/1990, recante: "Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990", sono i seguenti: "6. Nel caso di istituzione di una facolta' decentrata, ai sensi del comma 2, le attribuzioni spettanti al consiglio di facolta' relativamente alla nuova struttura sono esercitate dal consiglio della facolta' corrispondente della stessa universita'. Nel caso di attivazione di una nuova facolta' decentrata diversa da quelle che compongono l'universita', le attribuzioni spettanti al consiglio di facolta' relativamente alla nuova struttura sono esercitate da un comitato composto da cinque professori di ruolo di discipline previste nei piani di studio della nuova facolta'. Di essi, tre sono eletti dai professori di ruolo delle corrispondenti discipline delle universita' statali o legalmente riconosciute e due sono designati dal senato accademico dell'universita'. Dei professori eletti due sono di prima fascia e uno di seconda; dei professori designati, uno di prima fascia ed uno di seconda. I membri del comitato durano in carica fino alla costituzione della nuova facolta' e comunque per non piu' di un triennio". "8. Allorche' risultino assegnati alla facolta' di nuova istituzione almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, due di seconda fascia e siano stati completati almeno due anni accademici, e comunque non oltre quattro, si costituisce il consiglio di facolta'".