Art. 7.
  1. I docenti in servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge presso l'Universita' per stranieri di Perugia e presso
l'Universita'  per  stranieri  di  Siena  in  posizione  di comando o
incarico, fermo restando  quanto  disposto  dall'articolo  52,  commi
ottavo,  undicesimo  e  dodicesimo,  del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, continuano a prestare, a  domanda,
l'attivita' attualmente svolta come figure ad esaurimento, mantenendo
lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.
  2.  Gli  addetti  alle esercitazioni di lingua italiana in servizio
con nomina a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della
presente legge  restano  in  servizio,  a  domanda,  come  figure  ad
esaurimento,   con   oneri   esclusivamente  a  carico  del  bilancio
dell'universita'.
 
          Nota all'art. 7:
             - Il testo dell'art. 52 del D.P.R. n. 382/1980, recante:
          "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di  formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa   e
          didattica", cosi' recita:
            "Art.  52 (Procedura per il conseguimento del giudizio di
          idoneita'). - I giudizi di idoneita' si svolgeranno su base
          nazionale per raggruppamenti di discipline, in due  tornate
          e  sono  indetti  con  decreto  del Ministro della pubblica
          istruzione,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
          Repubblica italiana.
             I  raggruppamenti di discipline sono determinati con gli
          stessi criteri e modalita' stabiliti  nel  precedente  art.
          43.
             La  prima tornata di giudizi sara' indetta entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
             La  seconda  tornata  sara' indetta entro il 31 dicembre
          1982.
             Per coloro che maturano  il  diritto  a  partecipare  al
          giudizio  di idoneita', successivamente alla prima tornata,
          sara' indetta, entro il 31 dicembre 1983, una terza tornata
          ad essi riservata.
             Le domande di ammissione, le quali sono limitate  ad  un
          solo   raggruppamento   di   discipline,   dovranno  essere
          presentate entro il sessantesimo giorno  dalla  data  della
          Gazzetta Ufficiale con la quale viene indetta la tornata di
          giudizi.
             Gli   aspiranti  possono  presentare  domanda  per  quel
          raggruppamento  per  il  quale  abbiano   maggiori   titoli
          scientifici.  La  prova  di idoneita' sostenuta nella prima
          tornata in caso di  esito  negativo  puo'  essere  ripetuta
          nella   seconda   tornata   per   lo  stesso  o  per  altro
          raggruppamento.
             I professori incaricati stabilizzati che non  presentano
          domanda  di  partecipazione neppure alla seconda tornata di
          giudizi idoneativi,  ovvero  che  avendo  partecipato  alla
          predetta  tornata,  non  conseguono  il  giudizio  positivo
          decadono dall'incarico.
             Coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio
          di idoneita' successivamente alla prima tornata dei giudizi
          di idoneita' partecipano al giudizio indetto con la seconda
          tornata.
             In  caso  di  esito  negativo  il  giudizio  puo' essere
          ripetuto nella terza tornata.
             Gli aventi titolo di cui al  precedente  comma  che  non
          presentano   la  domanda  di  partecipazione  alla  seconda
          tornata,  ovvero  che,  avendo  partecipato  alla  predetta
          tornata,  non conseguono il giudizio idoneativo nella terza
          tornata, decadono dall'incarico.
             I   professori    incaricati    aventi    titolo    alla
          partecipazione  al  giudizio di idoneita', salvo il diritto
          all'inquadramento in caso  di  esito  positivo,  conservano
          fino al termine dell'anno accademico nel quale e' espletata
          l'ultima tornata dei giudizi di idoneita', cui hanno titolo
          a partecipare, tutti i diritti e le facolta' loro riservati
          dalle  norme  in  vigore, nonche' le funzioni eventualmente
          svolte ai sensi dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  27  marzo  1969,  n. 129, ed il relativo
          trattamento economico maturato.
             Gli assistenti di cui al precedente art. 50, n. 2) ed il
          personale di  cui  allo  stesso  articolo  n.  3)  che  non
          conseguono il giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel
          ruolo  dei  professori associati o non intendono sottoporsi
          al giudizio stesso, conservano il loro stato  giuridico  ed
          economico.
             Conserva  altresi'  lo  stato  giuridico ed economico di
          assistente di ruolo l'assistente che,  cumulando  anche  la
          posizione  di  incaricato  stabilizzato,  non  consegue  il
          giudizio di idoneita'  richiesto  per  l'inquadramento  nel
          ruolo  dei professori associati o non intende sottoporsi al
          giudizio medesimo.
             Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni  inerenti
          ai  compiti  didattici  degli  assistenti  universitari del
          ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attivita'  didattiche
          a piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni".