Art. 8.
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, sono emanati i nuovi statuti dell'Universita' per stranieri di
Perugia   e   dell'Universita'  per  stranieri  di  Siena,  ai  sensi
dell'articolo 16 della legge 9  maggio  1989,  n.  168,  ovvero  sono
adeguati  alle disposizioni della presente legge, se gia' adottati ai
sensi dello stesso articolo 16.
  2. Fino all'assunzione in servizio presso le universita' di cui  al
comma  1  di almeno tre professori ordinari di ruolo, ed in ogni caso
non oltre tre anni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge,  sono  prorogati  gli organi di governo in carica alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 6.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  RUBERTI,  Ministro dell'universita'
                                  e  della  ricerca   scientifica   e
                                  tecnologica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
          Nota all'art. 8:
             -  Il  testo  dell'art.  16 della legge n. 168/1989 gia'
          citata (si veda in nota all'art. 2), cosi' recita:
             "Art. 16 (Universita'). - 1. Fino alla data  di  entrata
          in  vigore  della  legge  di  attuazione  dei  principi  di
          autonomia di cui all'art.  6, gli statuti sono emanati  con
          decreto  del  rettore,  nel  rispetto  delle disposizioni e
          delle procedure previste dalla normativa vigente.
             2. Decorso comunque un anno dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  in mancanza della legge di
          attuazione dei principi di  autonomia,  gli  statuti  delle
          universita'  sono  emanati  con  decreto  del  rettore  nel
          rispetto delle  norme  che  regolano  il  conferimento  del
          valore  legale  ai  titoli  di  studio  e  dei princi'pi di
          autonomia di cui all'art. 6,  secondo  le  procedure  e  le
          modalita' ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il
          consiglio  di  amministrazione,  sono deliberati dal senato
          accademico, integrato:
               a) da un egual numero  di  rappresentanti  eletti  dai
          membri  di  tutti  i  dipartimenti  e  gli  istituti  tra i
          direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti  in
          modo   da   rispecchiare   l'entita'   delle  afferenze  ai
          dipartimenti e agli istituti stessi;
               b)  da  due  rappresentanti  di  cui   un   professore
          ordinario  eletto  dai professori ordinari e straordinari e
          un professore associato eletto dai professori associati per
          ciascuna delle aree scientifico-disciplinari  rappresentate
          nell'ateneo  e  individuate,  in  numero  non  inferiore  a
          quattro, dal regolamento elettorale di  ateneo  sulla  base
          della  ripartizione prevista dal decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 6;
               c)  da  un  rappresentante  eletto   per   ogni   area
          scientifico-disciplinare  di  cui  alla  lettera  b)  fra i
          ricercatori della stessa area e gli assistenti del ruolo ad
          esaurimento;
               d) da rappresentanti  degli  studi  eletti  in  numero
          corrispondente  a quello dei presidi di facolta' e comunque
          non inferiore a cinque;
               e)   da   rappresentanti   del   personale    tecnico-
          amministrativo,  eletti in numero corrispondente alla meta'
          di quello indicato alla lettera a), con arrotondamento alla
          unita' superiore.
             3.  Il  regolamento  elettorale,  ai  fini  di  cui   al
          precedente  comma  2,  e'  deliberato dal senato accademico
          sentito il consiglio di amministrazione.
             4. Gli statuti devono comunque prevedere:
               a) l'elettivita' del rettore;
               b)   una   composizione    del    senato    accademico
          rappresentativa delle facolta' istituite nell'ateneo;
               c)  criteri organizzativi che, in conformita' all'art.
          97 della Costituzione, e delle norme  che  disciplinano  le
          funzioni  dirigenziali  nelle  amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, assicurino  l'individuazione
          delle responsabilita' e l'efficienza dei servizi;
               d)  l'osservanza delle norme sullo stato giudirico del
          personale docente, ricercatore e non docente;
               e)  l'adozione  di  curricula  didattici  coerenti  ed
          adeguati  al  valore legale dei titoli di studio rilasciati
          dall'universita';
               f) una composizione del consiglio  di  amministrazione
          che  assicuri  la  rappresentanza  delle diverse componenti
          previste dalla normativa vigente;
               g) la compatibilita' tra le soluzioni organizzative  e
          le disponibilita' finanziarie previste dall'art. 7.
             5.  Per  la  Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola
          superiore di studi univesitari e di perfezionamento S. Anna
          di Pisa, l'Universita' italiana per stranieri  di  Perugia,
          la  Scuola  di  lingua  e cultura italiana per stranieri di
          Siena, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati
          di Trieste e l'Istituto universitario europeo  di  Firenze,
          la  composizione dei collegi ai quali spetta l'approvazione
          dello statuto  e'  determinata  con  decreto  del  Ministro
          nell'osservanza  dei  princi'pi  di rappresentativita' e di
          proporzionalita' indicati al comma 2.
             6. Fino alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          cui  al  comma  1, per il trasferimento alle universita' ed
          alle strutture interuniversitarie di ricerca e di  servizio
          dei  mezzi  finanziari di cui all'art. 7, comma 2, continua
          ad  applicarsi  la  normativa  vigente  con  i  vincoli  di
          destinazione ivi previsti.
             7.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge  sono  devolute  alle  univesita'  e   agli
          istituti  di istruzione universitaria tutte le attribuzioni
          gia' spettanti all'Amministrazione centrale della  pubblica
          istruzione  per  il  personale appartenente alle qualifiche
          funzionali settima e  superiori  alla  settima  delle  aree
          amministrativo-contabile,  delle  biblioteche,  dei servizi
          generali tecnici e ausiliari.
             8.  I  provvedimenti  disciplinari   da   adottare   nei
          confronti  del  personale  tecnico  ed amministrativo delle
          universita' e degli istituti  di  istruzione  universitaria
          appartenente  alle  varie  qualifiche  funzionali  sono  di
          competenza rispettivamente del rettore e del  direttore.  A
          tal   fine  le  universita'  e  gli  istituti  d'istruzione
          universitaria   istituiscono   apposite   commissioni    di
          disciplina".