Art. 3.
  1.  Il  periodo minimo di tre mesi stabilito dall'articolo 1 non e'
richiesto:
    a) per i caduti o dispersi in combattimento;
    b)  per  i  decorati  al  valor militare e per coloro che abbiano
ottenuto una croce al merito di guerra;
    c) per i mutilati, gli invalidi ed i feriti per causa di servizio
militare connesso con gli avvenimenti di cui all'articolo 1;
    d) per gli ex prigionieri internati in campo di concentramento.