Art. 3. 1. Il periodo minimo di tre mesi stabilito dall'articolo 1 non e' richiesto: a) per i caduti o dispersi in combattimento; b) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano ottenuto una croce al merito di guerra; c) per i mutilati, gli invalidi ed i feriti per causa di servizio militare connesso con gli avvenimenti di cui all'articolo 1; d) per gli ex prigionieri internati in campo di concentramento.